Cosa cambia del 2023 per il contratto determinato? Ecco tutto quello che devi sapere riguardo alla durata e al rinnovo.
Ci sono importanti novità riguardo il contratto a tempo determinato nel 2023. Il contratto a tempo determinato è molto usato in Italia e l’ottica del recente decreto lavoro è quella di non sfavorirne il ricorso, tramite un’apertura ad una maggiore flessibilità.
Quest’ultima è in qualche modo fisiologica rispetto ad un modo di agire come impresa coerente con delle oscillazioni cicliche del mondo del lavoro. Allo stesso tempo la disciplina di cui al Decreto Lavoro convertito in legge mira ad un contenimento equilibrato dell’uso del contratto a termine, consentendone il controllo della sua applicazione ed assecondando la preoccupazione di impedirne una diffusione che sia sproporzionata.
La pubblicazione della legge di conversione del Decreto Lavoro è stata messa sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è in vigore dal giorno posteriore alla pubblicazione però.
Contratto a tempo determinato cosa cambia
Con il provvedimento recente del Governo, sono stati fatti aggiornamenti che riguardano il contratto a tempo determinato e questo perché il Decreto Lavoro nelle nuove discipline dei contratti a termine e collegate causali. Queste regole sono state estese anche ai rinnovi dal testo convertito in legge.
Ma quali sono le novità in proposito? In anzi tutto il contratto a tempo determinato – detto anche contratto a termine – è un contratto di lavoro subordinato che ha una durata predeterminata per l’introduzione di un termine, ossia un giorno superato il quale il rapporto di lavoro si intendo finito.
La forma ordinaria del rapporto di lavoro dipendente rimane il contratto a tempo indeterminato, quindi l’opposizione di un termine deve essere correlata al rispetto di alcune condizioni determinate. Prima di tutto l’apposizione del termine è priva di efficacia se non emerge da un atto scritto, tranne che per i rapporti di lavoro che durano meno di 12 giorni, come specifica il Ministero del Lavoro.
La legge indica in generale poi che i contratti di questo tipo sono ammessi solo a patto che non siano espressi divieti e salvo limiti specifici e quantitativi e di durata, fino a un massimo di 12 mesi e salvo che ricorrano delle specifiche causali.
Fino poi al varo del recente Decreto Lavoro, le causali si riferivano a delle esigenze momentanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività di sostituzione di altri lavoratori o collegate agli aumenti temporanei significativi e non programmabili dell’attività di lavoro in azienda. Il Decreto Lavoro ha aggiornato il quadro delle causali a cui fare riferimento.
Con il decreto lavoro convertito in legge a partire dallo scorso 4 luglio ai contratti a tempo determinato si applicano nuove causali per gli accordi tra datore di lavoro e dipendente che superano i 12 mesi. Particolari esigenze indicate dai Ccnl, sottoscritti dalle associazioni sindacali che sono comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ossia dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Ci sono poi particolari esigenze di ambito tecnico, organizzativo e produttivo individuate dalle parti in assenza della previsione della contrattazione collettiva, su certificazione delle stesse presso una delle commissioni ad hoc. Questa causale è applicata solamente con atti tra il datore di lavoro e dipendente sottoscritti entro il 30 aprile 2024.
Non sono da dimenticare poi le esigenze poi dovute alla necessaria sostituzione di altri dipendenti. Queste causali hanno di fatto sostituito quelle in vigore precedentemente, che sono valide per i contratti a termine 2023 di durata maggiore di 12 mesi e valgono anche per i rapporti di lavoro con un limite massimo di proroga a 36 mesi.
Con il Decreto Lavoro viene poi confermata la sottoscrizione dei contratti a termine senza l’obbligo di apposizione di causali, fino a 12 mesi di durata del contratto stesso. Il testo diventato legge ha poi indicato che i rinnovi non solamente le proroghe possono essere senza causali fino ad un anno.
Oggi si dispone quindi di un contratto che si può prorogare e rinnovare nei primi 12 mesi e dopo in presenza delle causali indicate sopra. Ci si riferisce però solo a contratti firmati dal 5 maggio 2023.