Il nuovo Decreto conciliazione vita lavoro rappresenta un importante passo avanti nell’implementazione di misure a favore della genitorialità.
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha fornito nuove indicazioni e chiarimenti riguardanti il congedo parentale e i permessi per disabilità in base alle nuove regole introdotte.
Differenziandosi dal congedo di maternità o di paternità, che sono obbligatori per i genitori, anche se estendibili in via facoltativa, il congedo parentale si presenta come una possibilità facoltativa di astenersi dal lavoro per prendersi cura del bambino durante i suoi primi 12 anni di vita.
Una caratteristica notevole del congedo parentale è la sua flessibilità, consentendo ai genitori di usufruirne anche contemporaneamente. Con la riforma, il congedo parentale è stato reso indennizzato dall’INPS per un periodo di 9 mesi, suddivisi nel seguente modo: 8 mesi pari al 30% della retribuzione e un mese pari all’80% della retribuzione.
Questa indennità si applica ai lavoratori dipendenti, ma solo se il congedo viene fruito entro i primi 6 anni di vita del bambino. È importante notare che, qualora il padre decida di astenersi dal lavoro per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi, il congedo può estendersi fino a 11 mesi.
Tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore di appartenenza (privato, pubblico o iscritti alla Gestione Separata), che siano genitori naturali, adottivi o affidatari, hanno diritto al congedo parentale. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni: il congedo non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici e ai genitori lavoratori a domicilio.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro termini all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo parentale, il diritto al congedo stesso si interrompe contemporaneamente. Quanto al mese di congedo indennizzato all’80% della retribuzione, esso è riservato solo ai lavoratori dipendenti entro i primi 6 anni di vita del bambino (o dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione).
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro è fruibile entro il primo anno di vita del figlio. Dopo questo periodo, i genitori lavoratori possono usufruire di un permesso fino ai 12 anni del figlio, il cui conteggio inizia dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, in caso di adozione o affidamento.
È importante sottolineare che il mese di congedo indennizzato all’80% spetta sia alle madri che ai padri, ma è un unico mese da dividersi tra entrambi o, se preferiscono, può essere goduto da uno solo dei genitori. Queste nuove misure rappresentano un passo significativo per sostenere la genitorialità.
Consentendo ai genitori di godere di un periodo di astensione dal lavoro per prendersi cura dei propri figli, queste politiche promuovono l’equità di genere e l’equilibrio tra vita privata e professionale. Il nuovo Decreto conciliazione vita lavoro e le modifiche apportate hanno ampliato i diritti dei genitori in materia di congedo parentale e permessi per disabilità.
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